ART. 476 ALTRE COPIE IN FORMA ESECUTIVA (1)

I. Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.
II. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.
III. Sull'istanza si provvede con decreto.
IV. Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000 (1), con decreto del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.
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(1) Ai sensi del d.l. n. 35/2005 (vedi nota all'art. 474), le modifiche agli artt. 476, 479, 490, 492, 495, 499, 500, 510, 512, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 532, 534-bis, 534-ter, 546, 557, 559, 560, 561, 563, 564, 565, 566, 567, 569, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 580, 584, 585, 586, 588, 589, 590, 591, 591-bis, 591-ter, 596, 598, 600, 608, 608-bis, 611, 615, 617, 624, 624-bis, 630 e 631 si applicano anche alle procedure esecutive pendenti al 1° marzo 2006; quando tuttavia sia già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore; l'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.
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