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ART. 493 PIGNORAMENTI SU ISTANZA DI PIU' CREDITORI
I. Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.
II. Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.
III. Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.
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