ART. 500 EFFETTI DELL'INTERVENTO (1)

I. L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.
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(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, inserito dall'art. 13 lett. d) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1 marzo 2006.
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