ART. 503 MODI DELLA VENDITA FORZATA

I. La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.
II. L'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568 nonche', nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis. (1) (2)
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(1) Comma aggiunto dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. La nuova disposizione si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014.
(2) L'articolo 4 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59 ha aggiunto le parole «nonche', nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis». La modifica è entrata in vigore il 4 maggio 2016.
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