ART. 526 FACOLTA' DEI CREDITORI INTERVENUTI

I. I creditori intervenuti a norma dell'articolo 525 (1) partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
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(1) Modifica apportata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006.
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