ART. 529 ISTANZA DI ASSEGNAZIONE O DI VENDITA

I. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.
II. Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione.
III. Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.
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