ART. 537 MODO DELL'INCANTO

I. Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'articolo 535. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.
II. Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.
III. Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.
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