ART. 538 NUOVO INCANTO (1)

I. Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui รจ stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.
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(1) Articolo sostituito dalla l. 24 febbraio 2006, n. 52.
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