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ART. 540 PAGAMENTO DEL PREZZO E RIVENDITA
[...] (1)
II. Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.
III. La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.
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(1) L'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 ha abrogato, con effetto dal 27 febbraio 2010, il primo comma.
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