Associazione Ufficio Unico Notai per le Espropriazioni Immobiliari
ART. 551 INTERVENTO
I. L'intervento di altri creditori รจ regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.
II. Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
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