ART. 565 INTERVENTO TARDIVO

I. I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 (1) ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.
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(1) Le parole «nell'articolo 564» hanno sostituito le parole «nell'articolo 563, secondo comma,» con effetto dal 1 marzo 2006 (d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80).
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