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ART. 566 INTERVENTO DEI CREDITORI ISRITTI E PRIVILEGIATI
I. I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 (1) ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione.
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(1) Le parole «nell'articolo 564» sono state sostituite alle parole «nell'articolo 563, secondo comma,»con effetto dal 1 marzo 2006 (d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80).
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