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ART. 570 AVVISO DELLA VENDITA
I. Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso contenente l'indicazione degli estremi previsti nell'articolo 555, del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore (1), con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.
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((1) Le parole da «, del valore» a «del debitore » hanno sostituito le parole «e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568» con effetto dal 1 marzo 2006 (d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, inserito dall'art. 13 lett. n) l. 28 dicembre 2005, n. 263).
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