ART. 572 DELIBERAZIONE SULL'OFFERTA

I. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
II. Se l'offerta e' pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa e' senz'altro accolta. (1)
III. Se il prezzo offerto e' inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice puo' far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilita' di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588. (1)
IV. Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
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(1) Comma sostituito dall'art. 13 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 (entrato in vigore il 27 giugno 2015), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La modifica si applica anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del citato decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.
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