ART. 573 GARA TRA GLI OFFERENTI

I. Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita in ogni caso (1) gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.
II. Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima e' inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione. (2)
III. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell'entita' del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonche' di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa. (3)
IV. Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma e' inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588. (4)
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(1) L'art. 13 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha inserito le parole: "in ogni caso".
(2) Comma sostituito dall'art. 13 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(3) Comma aggiunto dall'art. 13 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(4) Comma aggiunto dall'art. 13 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1 e 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.
(*) Le modifiche di cui alle note 2 e 4 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.
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