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ART. 588 TERMINE PER L'ISTANZA DI ASSEGNAZIONE
I. Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita (1), può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, (2) a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita [...] (1) non abbia luogo [...]. (1)
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(1) L'art. 13 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha sostituito le parole: "dell'incanto" con le seguenti: "dell'udienza fissata per la vendita" ed ha soppresso le parole: "all'incanto" e "per mancanza di offerte". Le modifiche si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.
(2) L'art. 4 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119, ha aggiunto le parole ", per sé o a favore di un terzo,". La modifica si applica alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dal 3 luglio 2016, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge.
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