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ART. 591 PROVVEDIMENTO DI AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA O DI [....] (1) INCANTO
I. Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a [...] (1) incanto, sempre che ritenga che la vendita con tale modalita' possa aver luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568. (1)
II. Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto (2) e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà (4). Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.
III. Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma dell'articolo 590. (3)
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(1) L'art. 13 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha soppresso la parola "nuovo" nella rubrica e nel, al primo comma, dove, dopo la parola incanto, ha aggiunto le seguenti: ", sempre che ritenga che la vendita con tale modalita' possa aver luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568".
(2) L'art. 13 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha sostituito le parole da "di un quarto" sino a "precedente" con le parole "al precedente fino al limite di un quarto".
(3) Comma sostituito dall'art. 13 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1, 2 e 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.
(4) L'art. 4 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119, ha aggiunto le parole «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà». La modifica è entrata in vigore il 4 maggio 2016 e, ai fini dell'applicazione della disposizione, si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge.
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