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ART. 591-TER RICORSO AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
I. Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice e' ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. (1)
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(1) Periodo sostituito dall'art. 13 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. Le modifiche si applicano dalla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione
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