Associazione Ufficio Unico Notai per le Espropriazioni Immobiliari
ART. 594 ASSEGNAZIONE DELLE RENDITE
I. Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.
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