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ART. 616 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
I. Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. [La causa è decisa con sentenza non impugnabile]. (1)
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(1) Periodo soppresso dall’art. 49, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69. In base all’art. 58 della citata legge, la modifica si applica anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e ciò a differenza delle altre modifiche apportate dalla medesima legge che si applicano ai giudizi instaurati dopo tale data (art. 58, comma 2, legge cit.).
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