ART. 618 PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

I. Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
II. All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile (1).
III. Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.
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(1) Comma sostituito dalla l. 24 febbraio 2006, n. 52, ha così sostituito il secondo comma.
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