ART. 622 OPPOSIZIONE DELLA MOGLIE DEL DEBITORE (1)

I. L'opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.
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(1) La Corte cost., con sentenza 15 dicembre 1967, n. 143, ha dichiarato l'illegittimitĂ  costituzionale del presente articolo.
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