Associazione Ufficio Unico Notai per le Espropriazioni Immobiliari
ART. 626 EFFETTI DELLA SOSPENSIONE
I. Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.
Torna all'elenco articoli
Home Page
L'Associazione
Chi Siamo
Dove Siamo
Contatti
Aste Giudiziarie
Che cosa sono
La normativa
Come partecipare
Modulistica
Moduli
Vendite
Ricerca su Astegiudiziarie.it
Area Riservata
Login
Realizzato da Aste Giudiziarie Inlinea Spa