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ART. 631 MANCATA COMPARIZIONE ALL'UDIENZA
I. Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, (1) il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti.
II. Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.
III. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.
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(1) Le parole «fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita,», sono state inserite dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal con effetto dal 1 marzo 2006.
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