ART. 631-BIS OMESSA PUBBLICITA' SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE (1)

I. Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non e' effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo (2), il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicita' sul portale non e' stata effettuata perche' i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'articolo 161-quater delle disposizioni (2) per l'attuazione del presente codice.
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(1) Articolo inserito dall'art. 13 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La modifica si applica anche ai procedimenti pendenti alla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.
(2) Le parole "per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo," e le parole "delle disposizioni" sono state inserite dalla legge di conversione entrata in vigore il 21 agosto 2015.
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